Inhalt

Legal Support - Informazioni | ASG

Torniamo qui sugli ultimi temi di attualità giuridica:

  1. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2026: Conservazione di cripto‑attivi, datata 12 gennaio 2026: LINK
    La FINMA precisa il trattamento prudenziale della custodia di cripto‑attivi in relazione alla gestione patrimoniale (n. 3.2) e alla gestione collettiva di patrimoni (n. 3.3).
    Nel caso di investimenti in cripto‑attivi effettuati a favore dei clienti, i gestori devono assicurarsi che: i) il depositario sia soggetto a una vigilanza prudenziale sufficiente (per gli istituti esteri, equivalente a quella esercitata in Svizzera), ii) disponga delle competenze richieste e iii) i cripto‑attivi possano essere segregati in caso di fallimento. Alcune deroghe a tali requisiti sono possibili se il cliente è stato informato e ha dato il proprio consenso scritto.
     
  2. Retrocessioni nell’execution only: DTF 4A_149/2025 del 12 gennaio 2026 (in francese): LINK
    In questa sentenza, il Tribunale federale ha considerato che le “commissioni di mantenimento” percepite da una banca in relazione alla distribuzione di fondi d’investimento e prodotti strutturati nell’ambito di un rapporto execution only non dovessero essere restituite al cliente.
    Nel caso concreto, il Tribunale federale ha ritenuto che la banca non avesse alcun potere sulle decisioni d’investimento del cliente né sulla relativa remunerazione; non poteva dunque essere accusata di conflitto d’interessi nella percezione di tali indennità di distribuzione. Sebbene questa sentenza apporti alcune chiarificazioni in materia di execution only, si riferisce al vecchio diritto (anteriore all’entrata in vigore della LSerFi) e, allo stato attuale, non può essere considerata un principio di portata generale.
     
  3. Crossborder: Direttiva UE
    La Directive (EU) 2024/1619 introduce nell’UE un obbligo di stabilimento tramite succursale per le banche di paesi terzi che svolgono attività bancarie (raccolta depositi, prestiti, garanzie). Le banche svizzere che vogliono offrire tali servizi nell’UE devono quindi operare tramite una succursale autorizzata, salvo eccezioni limitate come reverse solicitation o attività infragruppo. Le succursali sono classificate in Classe 1 o Classe 2 in base alla dimensione e ai depositi retail, con requisiti prudenziali più severi per le prime. La Svizzera è considerata giurisdizione con vigilanza equivalente, il che consente un regime più proporzionato per le succursali svizzere.
    Pur non trovando applicazione sui gestori patrimoniali, la CRD VI rappresenta comunque un punto di riferimento per il settore. ASG continua a monitorare attentamente l’evoluzione normativa e terrà informati i propri soci. I gestori patrimoniali, invece, restano disciplinati dalla Directive 2014/65/EU come imprese di investimento di paesi terzi.
    Per i gestori patrimoniali svizzeri che offrono gestione di portafogli a clienti UE, l’obbligo di succursale dipende dalla scelta del singolo Stato membro ai sensi dell’articolo 39 MiFID II. Molti paesi, tra cui l’Italia, richiedono una succursale locale per servire clienti retail o professionali mentre gli investitori istituzionali sono in linea di principio esclusi da tali obblighi.
    In assenza di succursale, l’unica alternativa è la reverse solicitation (art. 42 MiFID II), ossia quando il cliente contatta spontaneamente il gestore. Questa eccezione è molto limitata e non consente attività di marketing o l’offerta di nuovi prodotti.
     
  4. Sanzioni e Screening
    Vi ricordiamo che l’ASG ha recentemente pubblicato, insieme al suo socio partner BDO, un documento di supporto sui requisiti di screening: Repères pratiques sur les sanctions LBA et les risques accrus
    Questo documento riassume la prassi recente in materia di frequenze di screening, che vanno da 24 ore a un mese, a seconda del profilo di rischio e delle caratteristiche dell’istituto. Ricordiamo che lo screening delle liste di sanzioni nazionali e/o internazionali può essere effettuato in modo automatizzato o manuale, sulla base dell’analisi di ciascun gestore. Il controllo deve essere documentato.
     
  5. LBA: Strategia del Consiglio federale (CF)
    Il 20 marzo 2026, il CF ha adottato la sua strategia di lotta contro il riciclaggio di denaro: LINK
    Il CF si basa sulle valutazioni nazionali dei rischi e adeguerà le misure tenendo conto, tra l’altro, del rapporto di valutazione della Svizzera del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), che sarà pubblicato nel 2028.
    Questo documento è interessante poiché indica in particolare punti di attenzione e tendenze future: rafforzare la trasparenza delle persone giuridiche (cfr. precedente Newsletter e presa di posizione dell’ASG, in tedesco), rafforzare la vigilanza, accompagnare l’innovazione, adattarsi all’evoluzione dei rischi, sanzionare le violazioni, restituire gli averi confiscati a PEP, ecc.